APPLICAZIONE ART. 442, comma 2 bis, c.p.p.
Come noto ai sensi del comma 2 bis dell'art. 442 c.p.p., è prevista un'ulteriore riduzione della pena - pari ad un 1/6 - nel caso in cui la sentenza resa con il giudizio abbreviato non venga sottoposta a gravame.
Anche se - ad avviso di autorevole dottrina - detta riduzione debba essere applicata automaticamente in sede di esecuzione, la diversa interpretazione dei Giudici di merito (anche del nostro Tribunale) ritiene che il condannato, tramite il proprio difensore, debba promuovere un apposito incidente di esecuzione quale mezzo al fine.
Or poiché può verificarsi il caso in cui, in seguito alla riduzione di 1/6, la pena detentiva espianda risulti pari o inferiore agli anni quattro di reclusione e che , per conseguenza, l'ordine di carcerazione vada sospeso dal Pubblico Ministero, appare opportuno trasmettere tramite pec (
Diversamente potrebbe verificarsi la circostanza secondo cui il Procuratore della Repubblica emetta l'ordine di carcerazione diretto, con conseguente ingresso del condannato in regime carcerario, senza disporne la previa sospensione per consentire il ricorso alle misure alternative alla detenzione.
Cordialità
Salvatore Longo