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APPLICAZIONE ART. 442, comma 2 bis, c.p.p.

Come noto ai sensi del comma 2 bis dell'art. 442 c.p.p., è prevista un'ulteriore riduzione della pena - pari ad un 1/6 - nel caso in cui la sentenza resa con il giudizio abbreviato non venga sottoposta a gravame.

Anche se - ad avviso di autorevole dottrina - detta riduzione debba essere applicata automaticamente in sede di esecuzione, la diversa interpretazione dei Giudici di merito (anche del nostro Tribunale) ritiene che il condannato, tramite il proprio difensore, debba promuovere un apposito incidente di esecuzione quale mezzo al fine.

Or poiché  può verificarsi il caso in cui, in seguito alla riduzione di 1/6, la pena detentiva espianda risulti pari o inferiore agli anni quattro di reclusione e che , per conseguenza, l'ordine di carcerazione vada sospeso dal Pubblico Ministero, appare opportuno trasmettere tramite pec (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) copia del ricorso per incidente di esecuzione anche alla Procura della Repubblica, oltre che al Giudice dell'esecuzione competente, e ciò al fine di rendere edotto il PM che la sanzione andrà ricalcolata in executivis.

Diversamente potrebbe verificarsi la circostanza secondo cui il Procuratore della Repubblica emetta l'ordine di carcerazione diretto, con conseguente ingresso  del condannato in regime carcerario, senza disporne la previa sospensione per consentire il ricorso alle misure alternative alla detenzione.

 Cordialità     

Salvatore Longo