Oggetto: Negoziazione Assistita - adempimenti ex art.6 ter e art. 11 DL 132/2014
Con riferimento all'oggetto si rammenta agli Iscritti che l’art. 6, comma 3 ter, del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132, così come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) prevede che a far data dall' 01 marzo 2023 l’accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, sia trasmesso senza indugio con posta elettronica certificata, a cura degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli Avvocati.
Si precisa che la trasmissione al Consiglio dell’Ordine dovrà essere effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:
L’accordo dovrà essere firmato digitalmente dall’Avvocato che effettuerà la trasmissione allegando Il nullaosta e/o autorizzazione, che potrà essere trasmesso anche in file separato purché sia firmato digitalmente dalla Procura della Repubblica del Tribunale
Il Consiglio dell’Ordine curerà la conservazione degli accordi ricevuti in apposito archivio e, se richiesto, ne rilascerà copia autentica alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.
Questo adempimento riguarda esclusivamente gli accordi di NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN AMBITO DI DIRITTO DI FAMIGLIA (ART. 6, C. 3-TER, D.L. 132/2014) e si aggiunge e non sostituisce la trasmissione ai fini della raccolta dei dati statistici (art. 11, d.l. 132/2014) della copia degli accordi di negoziazione che dovrà essere, sempre e comunque, effettuata attraverso il gestionale online realizzato dal Consiglio Nazionale Forense, per tutti gli accordi sottoscritti.
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Cordiali saluti
Il Consigliere Segretario
Avv. Giulio Vulpitta