HomeArchivio NewsCONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Con delibera del Consiglio, in data 11/12/2009, è stata disposta la convocazione dell’Assemblea degli Avvocati di Trapani. La seduta avrà luogo il giorno 27 gennaio 2010, alle ore 9.00 in prima convocazione, presso i locali dell’Ordine ed il giorno 30 gennaio 2010, alle ore 9.00, in seconda convocazione presso i locali della Sala Perrera siti in Via Libica 12.L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente sull’attività del Consiglio nell’anno 2009;
2) Relazione del Tesoriere ed approvazione del bilancio consuntivo 2009;
3) Approvazione del bilancio preventivo 2010;
4) Elezione di quindici componenti del Consiglio dell’Ordine per il biennio 2010-2011;
5) Varie ed eventuali.
L’eventuale votazione di ballottaggio per i Consiglieri non eletti nella precedente votazione avrà luogo il 13 febbraio 2010, alle ore 9.00.
Trapani, lì 04 gennaio 2010.

Il Presidente
f.to Avv. Alberto Sinatra
a seguire REGOLAMENTO ELETTORALE:

Eleggibilità

Art. 1 - Tutti gli Avvocati iscritti all’Albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalle norme vigenti.
Propaganda elettorale

Art. 2 - Nei giorni precedenti le elezioni, gli Avvocati iscritti all’Albo possono segnalare agli elettori la propria o l’altrui candidatura con mezzi compatibili con le inderogabili nome di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense, con il massimo rispetto di tutti i candidati e delle norme del codice deontologico forense.

Art. 3 - Nelle sedi di svolgimento delle votazioni e durante le operazioni di voto è vietata ogni forma di propaganda elettorale risultando consentita solamente l’affissione delle liste elettorali e dei manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

Deposito candidature e manifesto elettorale

Art. 4 – Entro le ore 12,00 del decimo giorno antecedente la prima convocazione assembleare per l’elezione dei componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, tutti gli avvocati che hanno intenzione di proporre la loro candidatura alla carica di Consigliere dovranno presentare presso la Segreteria dell’Ordine stesso apposita domanda di inserimento del proprio nominativo nel manifesto elettorale.
La superiore richiesta dovrà indicare le generalità ( nome, cognome, soprannome ) da riportare nel manifesto elettorale. In ipotesi di omonimia nell’Albo la richiesta dovrà contenere anche la data di nascita del candidato. Resta ferma la normativa di carattere generale in materia di ineleggibilità degli iscritti all’Albo.

Art. 5 - Il Consiglio dell’Ordine provvederà alla redazione di un manifesto elettorale che conterrà l’indicazione della data fissata per le elezione, del locale presso cui le stesse avranno svolgimento, dei nominati e delle eventuali altre indicazioni e generalità di tutti coloro i quali hanno presentato la richiesta di cui all’articolo precedente. Tale manifesto elettorale dovrà essere affisso presso i locali dell’Ordine almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea Elettorale.
Copie del manifesto elettorale saranno affisse all’interno del locale ove si svolgeranno le elezioni, all’interno di ogni cabina elettorale e nelle immediate vicinanze della stessa. Sarà cura del Segretario del Consiglio dell’Ordine richiedere alla Presidenza del Tribunale l’autorizzazione all’affissione dei manifesti.

Art. 6 - I nominativi dei candidati da inserire nel manifesto elettorale saranno elencati secondo rigoroso ordine alfabetico; tale ordine rimarrà invariato anche nell’eventuale ballottaggio.

Ballottaggio

Art. 7 - All’eventuale ballottaggio potrà concorrere ogni avvocato che abbia riportato almeno un voto alla prima votazione. Per essere inserito nel manifesto di cui all’art. 5 che precede, il candidato al ballottaggio dovrà presentare richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine entro le ore 12,00 del secondo giorno non festivo successivo alla chiusura delle operazioni di voto del primo turno.

Art. 8 - La segreteria del Consiglio provvederà alla redazione ed affissione di un manifesto contenente l’elenco di tutti gli avvocati che, avendo riportato in prima votazione almeno un voto, abbiano presentato la richiesta di inserimento di cui all’art.7.

Art. 9 - Il manifesto relativo al ballottaggio dovrà essere redatto e reso noto agli elettori con le stesse modalità di cui all’art. 5 che precede.

[b ]Modalità di espressione del voto

Art. 10 - Il voto è segreto e costituisce un diritto di ciascun iscritto all’Ordine. Il seggio elettorale dovrà apprestare ogni opportuna cautela per rendere segreto il voto.

Art. 11 - All’interno di ogni cabina elettorale ovvero in ogni postazione di voto dovrà essere collocato il manifesto elettorale di cui all’art. 5; nell’ipotesi di ballottaggio,all’interno della cabina elettorale ovvero in ogni postazione di voto dovrà trovarsi il manifesto elettorale di cui all’art. 8 .

Art. 12 - Al primo turno il voto verrà espresso su schede che riportino un numero di righe senza nominativi per il raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere.

Art. 13 - L’elettore esprimerà il voto scrivendo il nome ed il cognome e, in caso di omonimia, la data di nascita nelle apposite righe.

Art. 14 - Nell’ipotesi di ballottaggio, il voto verrà espresso su schede predisposte secondo i criteri previsti dall’art. 12 .

Art. 15 - Tanto al primo turno che al ballottaggio, ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Saranno annullate e schede che riporteranno un numero di preferenze superiori al numero dei Consiglieri da eleggere.

Art. 16 - Saranno ritenute valide anche le schede che contengano un numero di preferenze inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere. Le schede senza alcuna preferenza saranno ritenute bianche. Saranno annullate le schede che contengano cancellature, abrasioni e chiari segni di riconoscimento dell’elettore.

Art. 17 - Risulteranno eletti gli avvocati che abbiano riportato un numero di preferenze superiore alla metà più uno dei votanti.

Operazioni elettorali e scrutinio

Art. 18 - L’accesso alla sala del seggio elettorale è consentito,oltre che ai componenti la commissione ed il seggio elettorale, ai soli elettori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.

Art. 19 - I candidati inseriti nelle liste di cui all’art. 5 non possono comporre il seggio elettorale, con la sola eccezione dei consiglieri uscenti, i quali hanno per compito istituzionale la sorveglianza e garanzia del regolare svolgimento delle operazioni di voto.Nella sala del seggio elettorale non potranno, comunque, essere contemporaneamente presenti, salva espressa e motivata decisione del Presidente del seggio, più di cinque consiglieri uscenti.

 

Commissione elettorale

Art. 20 - Il seggio elettorale è composto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio dell’Ordine o loro delegati nonché da tre iscritti all’Albo non inseriti nella lista di cui allo art. 5 del presente regolamento, nominati dall’Assemblea. Il seggio è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato.

Art. 21 - Prima dell’inizio delle operazioni di voto, nel corso dell’assemblea, debbono essere nominati dal Presidente almeno quattro scrutatori tra gli iscritti non candidati inseriti nelle liste di cui all’art. 5 già richiamato.

Art. 22 - Le schede elettorali votate dagli elettori verranno inserite in una unica urna.

[b]Spoglio

Art. 23 - Al termine delle operazioni di voto il Presidente del seggio aprirà l’urna elettorale per procedere allo spoglio delle schede; il Presidente del seggio potrà istituire sottocommissioni alle quali affidare lo scrutinio di schede elettorali. Le sottocommissioni, in caso di incertezza sulla validità della scheda o di mera incertezza sull’attribuzione del voto, dovranno riferire alla commissione principale al termine delle operazioni di scrutinio ad esse affidate. I casi dubbi verranno decisi dalla commissione principale.

Art. 24 - Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; alle stesse possono assistere tutti gli avvocati iscritti all’Ordine.

Art. 25 - Nell’ipotesi di elezioni suppletive si applicheranno le norme del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 26 - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dopo la sua approvazione, avrà cura di inoltrare copia del presente Regolamento a tutti gli iscritti all’Albo, di pubblicarlo sul sito web nonché di pubblicizzarlo in occasione di ogni tornata elettorale.

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani nella seduta del 4 dicembre 2007.