HomeArchivio NewsCONTRIBUTO UNIFICATO: NOVITA' 2010

DIRITTO E GIUSTIZIA

Contributo unificato, le novità per il 2010: addio ricorsi gratis contro le multe


Sab. 16 - Spese di giustizia, già mordono i rincari. Con il ritorno al lavoro gli operatori del mondo
forense hanno trovato già in vigore le novità introdotte dalla Finanziaria 2010 (la legge 191/09,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”): vale la pena di
riepilogare le disposizioni del testo unico contenuto nel Dpr 115/02 che sono state ritoccate (la
ricostruzione degli articoli modificati e l''indicazione di quelli abrogati è disponibile nel documento
correlato).
Obiettivo deflattivo. Innanzitutto le multe automobilistiche: addio ricorsi gratis al giudice di pace.
Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative in base alla
legge 689/81 ora si pagano almeno 38 euro: 8 di contributo forfettizzato (di cui all''articolo 30 Dpr
115/02) e 30 di contributo per le cause di valore fino a 1.100 euro, che diventano 70 per processi di
valore superiore (questo il risultato dell''introduzione del comma 6 bis nell''articolo 10 del testo unico
sulle spese di giustizia). Evidente lo scopo di decongestionare le aule giudiziarie: ammonta a circa
38 euro la sanzione per il divieto di sosta e per la guida senza cintura di sicurezza; sugli stessi
livelli, più o meno, è il verbale per le violazioni legate alle strisce blu.
In soffitta lo standard. Cambiano gli importi da versare anche per i processi in materia di locazione,
comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali: abolito il
contributo fisso di 103,30 euro, si applica anche qui il contributo unificato in base al valore della
causa (abrogato il comma 4 dell''articolo 13 del testo unico).
Creditore onerato. Scompare l''esenzione dal contributo unificato per i processi esecutivi mobiliari
di valore inferiore a 2.500 euro: adesso si pagano 30 euro (a cadere sotto la scure della Finanziaria
2010 è il comma 4 dell''articolo 10 del Dpr 115/02). I processi di esecuzione immobiliare “costano”
200 euro, gli altri processi esecutivi 100, l''opposizione agli atti esecutivi 120 (cfr. il “nuovo”
comma 2 dell''articolo 13).
Il lavoro costa. Cadono altri steccati: adesso il contributo unificato è dovuto per il processo
cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione
(abrogato anche il comma 5 dell''articolo 10). E altrettanto vale per le cause di lavoro, previdenza e
assistenza obbligatorie davanti alla Cassazione (cfr. legge 319/58).
Diritti di cancelleria. Novità, infine, anche dal decreto-legge 193/09 del 29 dicembre 2009
(“Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”): rincarano del 50 per cento le
copie cartacee delle sentenze in base a una disposizione che punta a favorire la digitalizzazione
della Giustizia. Intanto le copie semplici, cioè senza certificazione di conformità, e senza il carattere
dell''urgenza, adesso costano 1,32 euro per i documenti fra una e quattro pagine (l''importo era 0,88
l''anno scorso e 0,77 fino al 2008), 2,66 fra cinque e dieci pagine e così via al raddoppio. (d.f.)
Ricostruzione degli articoli del Dpr 115/02 modificati dalla legge 191/09
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
In neretto le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2010)
(Omissis)
Articolo 9 (Contributo unificato)
1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli
importi previsti dall''articolo 13 e salvo quanto previsto dall''articolo 10.
Articolo 10 (Esenzioni)
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti
di competenza o di valore, dall''imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura,
nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per
consegna e rilascio, il processo di cui all''articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia
di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile.
[4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro
2.500.] (comma abrogato)
[5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il
processo di regolamento di competenza e di giurisdizione]. (comma abrogato)
6. La ragione dell''esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni
dell''atto introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all''articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché
delle spese forfetizzate secondo l''importo fissato all''articolo 30 del presente testo unico. Nelle
controversie di cui all''articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in
quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi
dinanzi alla Corte di cassazione.
(...)
Articolo 13 (Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi
esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a
2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall''articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura
civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base
all''importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell''atto di citazione per la convalida e quello dei
processi di finita locazione si determina in base all''ammontare del canone per ogni anno.
[4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di
delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30]. (comma abrogato)
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all''articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1,
lettera g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo
dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall''articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli
previsti dall''articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto
di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione
della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti
dall''articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che
richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di
affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di
euro 2.000. L''onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in
giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall''articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull''accesso del pubblico all''informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall''applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell''economia e delle
finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.
(Omissis)