L'OBBLIGO DI CORRETTEZZA COSTITUISCE UN AUTONOMO DOVERE GIURIDICO, ANCHE NEI RAPPORTI TRA AVVOCATI
In base all'art. 2 Cost. e alla legge professionale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 27214 del 23 dicembre 2009, Pres. Vittoria, Rel. Finocchiaro).
L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce - ex art. 2 Cost. - un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, e impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Il principio di correttezza e buona fede - in particolare - deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento. Contemporaneamente, giusta la testuale previsione di cui all'art. 88 cod. proc. civ., le parti e i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità, mentre il codice deontologico degli avvocati prevede, da un lato, che l'avvocato deve mantenere sempre, nei confronti dei colleghi, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà (art. 22), dall'altro che l'avvocato non deve aggravare con onerose iniziative giudiziarie la situazione debitoria della controparte.
Costituisce illecito disciplinare la violazione, da parte dell'avvocato, del dovere di lealtà e correttezza nei confronti del collega di controparte, dovere la cui osservanza può anche richiedere, in talune circostanze, di informare l'avvocato di controparte circa le iniziative intraprese a tutela delle ragioni del proprio assistito.
Viola l'art. 22 del codice deontologico forense l'avvocato che sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia - in relazione alle condizioni economiche del debitore - del credito accertato nella pronunzia giurisdizionale, e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza - notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva.