“REDDITO DI ULTIMA ISTANZA”: MODALITÀ DI ACCESSO

La relativa domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00 del 1°/4/2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp.

Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, pubblicato oggi, ha esteso anche ai liberi

professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro,
già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.


La relativa domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità
telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del
sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00 del 1°/4/2020.
Il Decreto stabilisce che possono presentare l’istanza, per il riconoscimento una tantum
dell’importo di euro 600, i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo
non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.
Nello specifico, l’indennità potrà essere riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno
d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano percepito un reddito complessivo (assunto al lordo
dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14
marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche
dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai
provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.
Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano dichiarato un
reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, potranno
inoltrare domanda solo se abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
La cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva
nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intende una comprovata riduzione di almeno
il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a
tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi
percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività). Anch’esso deve essere attestato
mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.
Come già detto, le domande dovranno essere inviate esclusivamente con procedura
telematica, mediante accesso alla propria posizione personale, utilizzando le proprie
credenziali, codice meccanografico e pin, a partire dalle ore 12.00 del 1°/04/2020 e
fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 30 aprile 2020.
Il format dell’istanza predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso di
reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito complessivo ricompreso fra
35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle
coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità,
copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da
quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Le domande saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della sussistenza
dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni complessivamente stanziati per gli
iscritti agli Enti previdenziali.
1 aprile 2020 Il Presidente
Avv. Nunzio Luciano