HomeCircolari agli iscrittiCIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 1329/2020

PRATICA FORENSE - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3, D.L. 08/04/2020 - N.22

Care Colleghe e Cari Colleghi,

con la presente, giusta delibera del COA del 14.4.2020, si rende noto che, ai sensi dell’ art 6, comma 3, del D.L. 8. aprile 2020 n. 22 – DECRETO SCUOLA- sono state apportate rilevanti modifiche alle disposizioni che regolano la pratica forense disponendo che:

- il semestre di pratica forense, di cui all’art. 41 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, all’ interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’ emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo ;

- è ridotta la durata del tirocinio professionale a 16 mesi (anziché 18), solo per i praticanti che hanno conseguito la Laurea in Giurisprudenza nell’ ultima sessione dell’ A.A. 2018-22019, come prorogata fino al 15.06.2020 per effetto dell’ art. 101, comma 1 primo periodo del D.L. N.18/2020;

- durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’ emergenza da COVID – 19 sono sospese tutte le attività formative dei tirocini di cui all’ art. 73 D.L. n. 69/2013, all’ interno degli uffici giudiziari;

Si riporta di seguito il testo della norma su indicata :
“Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione”

Il COA, poi, al fine di proseguire l’ attività e la formazione dei praticanti in questo delicato momento emergenziale invita gli Iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i Praticanti, ed avrà cura di informarVi sui futuri provvedimenti governativi e sulle decisioni in merito adottate dagli organismi nazionali competenti.

Cordiali Saluti

Il Consigliere delegato

Avv. Maria Orlando