HomeCircolari agli iscrittiCIRCOLARE AGLI ISCRITTI - PROT. 2352/2016

CIRCOLARE SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

AI SIGNORI AVVOCATI E AI CITTADINI

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, in un’ottica di collaborazione, dovendo assolvere all’onere di verificare la non manifesta infondatezza dell’istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, atteso che in più occasioni ha avuto modo di constatare l’incompletezza delle domande presentate

Comunica che si riserva di dichiarare inammissibili le istanze:

  1. con oggetto della controversia generico o evasivo;
  2. caratterizzate da correzioni, cancellature, abrasioni o “sbianchettature”;
  3. incomplete in quelle parti del modulo che consentono compiutamente di esprimere il giudizio di non manifesta infondatezza dell’istanza (fatto, diritto e mezzi di prova);
  4. prive di timbro del difensore e sottoscrizione illeggibile;
  5. con indicazione generica del reddito (se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato dieuro 1.032,91per ognuno dei familiari conviventi. Appare evidente quindi che in ambito civile non è consentita l’applicazione di quella norma speciale.

L’istanza potrà tenere conto del solo reddito personale del richiedente allorquando l’oggetto della causa verte in materia di diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi; ad es. separazione, divorzio, disconoscimento paternità …) ;

  1. prive del documento di identità della parte istante.

Comunica, altresì, che:

  1. per il procedimento di divorzio o di scioglimento del matrimonio è necessario allegare copia del provvedimento che ha definito il procedimento di separazione;
  2. che la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non può essere presa in considerazione ai fini del reddito;
  3. che per le fasi dell’impugnazione, dell’opposizione, del reclamo et similia dovrà essere allegato il provvedimento avverso il quale è proposto il gravame.

Trapani 12/07/2016

Il Consigliere delegato

f.to Avv. Giuseppina Montericcio